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TATTOO

 

ASSOCIAZIONE NO PROFIT

ITALIAN MILITARY TATTOO

 

 

 

STATUTO

                                                                                                                                                                       Allegato "A"

 

Statuto dell’Associazione non profit culturale

« Italian Military Tattoo »

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1. Costituzione

 È costituita l’Associazione denominata “Associazione non profit culturale « Italian Military Tattoo »”, di seguito semplicemente “Associazione”.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne ed ha la propria sede in Torino.

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

 

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità culturali nella valorizzazione dei beni e delle tradizioni di interesse artistico, storico, naturalistico e paesaggistico. L'obiettivo dell’Associazione è di incoraggiare, valorizzandolo, l'interesse in tutti gli aspetti delle formazioni musicali militari (che spaziano dalla storia, alla strumentazione, uniformi, repertorio, conduttori, registrazioni, ed altro) per favorire la più ampia comunicazione volta ad uno scambio di cultura nazionale e internazionale, attraverso il linguaggio universale della musica di bande militari. Ciò anche nella considerazione che musicisti militari, che rappresentano la diversità delle tradizioni nazionali, artistiche e militari delle varie parti del mondo, diventano ambasciatori di pace ed evidenziano il grande valore storico della musica, che, già con i primi suoni, ispira il vero orgoglio nazionale.

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

1. di promuovere e valorizzare il territorio NAZIONALE, artistico e storico;

2. di effettuare accompagnamenti guidati a scuole, gruppi e famiglie;

3. di organizzare attività ludiche, didattiche o laboratori a tema;

4. di organizzare convegni di studio, manifestazioni/eventi, ricerche scientifiche per la raccolta e la memoria delle tradizioni popolari e storiche;

5. attuare in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale, programmi di divulgazione culturale, turistica e scientifica rivolti alle scuole, università e al pubblico in genere;

6. promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a favore di associati e di terzi.

7. sostenere lo svolgimento di attività a favore di persone diversamente abili promosse anche da altre associazioni-enti-fondazioni non lucrative.

 

TITOLO II. ADERENTI

 

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

La quota associativa è da considerarsi annuale e scade il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.
 

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il  rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

 

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti, anche senza motivazione. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Il mancato versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo comporta la perdita della qualità di socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire l’ Arbitro di cui all’art.23 del presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Arbitro stesso.

 

TITOLO III. ORGANI

 

ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli aderenti;

b) il Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure da un socio nominato dall’Assemblea.

 

ARTICOLO 8. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata almeno sette giorni liberi prima della data stabilita per la riunione con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti,  sempre almeno sette giorni liberi prima della riunione, mediante posta ordinaria e/o posta elettronica anche non certificata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, minimo tre.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

 

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo (vedere l’articolo 12). Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. Ogni socio presente potrà esprimere un massimo di 9 preferenze.

b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle eventuali Sezioni;

f) delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci;

g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

h) l'Assemblea può proporre al Consiglio Direttivo di istituire Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino. Queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più.

 

ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

 

ARTICOLO 11. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea dei soci, le cariche del Consiglio Direttivo hanno una durata di tre anni ed i  membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

L’Assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo che al suo interno esprime le seguenti cariche:

un Presidente, un eventuale Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario, potrà inoltre delegare ad altri consiglieri specifici incarichi.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, o da membro nominato dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire l’Arbitro entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione partendo dal primo escluso.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

In conformità all’articolo 10, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460,  l’assemblea degli associati potrà riconoscere agli amministratori, anche successivamente all’atto di nomina,   emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

 

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti. Può venire eletto con uguale modalità un Vice-Presidente.

2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.

4. Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma.

5. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione, spetta al Presidente.

6. Il Presidente convoca l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

7. Sottoscrive il verbale dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo e custodisce il libro dei verbali presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati da tutti gli associati.

8. In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

 

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

 

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

 

ARTICOLO 16. Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

E’ responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

  

 

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

 

ARTICOLO 17. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni/eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

 

 

ARTICOLO 18. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

 

ARTICOLO 19. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

  

ARTICOLO 20. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  

 

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 21. Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

  

 

ARTICOLO 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione o fondazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 23.  Arbitro

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

 

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

 

Torino, 18 marzo 1014                          

                                  Firmato

                             I soci  fondatori
 

 
       
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